15. Pagamenti dell’amministrazione

15. Pagamenti dell’amministrazione

1. Dati sui pagamenti

Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013, art. 4-bis
1. 
L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1 Dati sui pagamenti

ANNO

2023

2022

2021

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

2. Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 33
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamentì, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Il Consiglio Notarile di Trieste, salvo casi eccezionali (che in quanto tali non hanno rilevanza statistica), liquida tutti i propri fornitori alla scadenza contrattualmente stabilita.

2.1 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

ANNO

DOCUMENTO

2023

2022

2021

2.2 Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

ANNO

2023

2022

2021

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

2.3 Ammontare complessivo dei debiti

ANNO

DOCUMENTO

2023

2022

2021

3. Pagamenti informatici

Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013, articolo 36
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Riferimento normativo: D. Lgs. 82/2005, articolo 5
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.
2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3, 3-bis e 3-ter  COMMI ABROGATI DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per l’attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In questa sezione sono pubblicati i dati necessari per effettuare i pagamenti in favore del Consiglio Notarile di Trieste, come indicato dall’art. 36, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Il Consiglio Notarile di Trieste, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi) ha aderito alla piattaforma PagoPa di cui al comma 2 che consente di effettuare i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

Di seguito si forniscono i riferimenti del conto corrente bancario del Consiglio.

BENEFICIARIO

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Banca

BANCO BPM S.P.A. – AG. 2 TRIESTE 00703

IBAN

IT05A0503402200000000081419

BIC/SWIFT

BAPPIT21703