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Amministrazione Trasparente
15. Pagamenti dell’amministrazione
15.1. IBAN e pagamenti informatici
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013, articolo 36
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
BENEFICIARIO | CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE |
Banca | BANCO BPM S.P.A. – AG. 2 TRIESTE 00703 |
IBAN | IT05A0503402200000000081419 |
BIC/SWIFT | BAPPIT21703 |
15.2. Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 33
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti’. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Il Consiglio Notarile di Trieste, salvo casi eccezionali (che in quanto tali non hanno rilevanza statistica), liquida tutti i propri fornitori alla scadenza contrattualmente stabilita.
ANNO 2021
ANNO 2022
15.3. Dati sui pagamenti
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013, articolo 4-bis, comma 2
- 1. L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette a consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.