07. Attività e procedimenti

7. ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Tipologie di procedimento

Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013, articolo 35
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;

c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 4371 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 

1. Procedimenti di cui alle previsioni della Legge 241/1990

Non esistono tipologie di procedimento ove gli ordini siano soggetti alle previsioni della Legge 241/1990.

2. Procedimenti ad istanza di parte

2.1 Domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto Notarile

L’iscrizione nel registro dei praticanti notai e lo svolgimento della pratica notarile sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), nonché dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (Regolamento per l’esecuzione della legge notarile). In particolare, per essere iscritti nel registro dei praticanti notai bisogna presentare domanda al Consiglio notarile distrettuale competente, utilizzando i moduli di cui infra e allegando la documentazione ivi indicata. Il Consiglio delibera sulla iscrizione e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all’interessato ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l’interessato quanto il procuratore della Repubblica potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d’urgenza, l’iscrizione fra i praticanti salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
Organo competente è il Consiglio notarile.

Per ulteriori informazioni dettagliate vedere la sezione Pratica Notarile di questo sito.
Ogni informazione utile può essere chiesta alla segreteria del Consiglio notarile in Trieste (TS), Via del Coroneo n. 16, Tel. 040 633636, email: consigliotrieste@notariato.it, durante i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

2.2 Domanda di iscrizione nel Ruolo dei Notai esercenti nel Distretto Notarile

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