17. Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione
17. Altri contenuti
1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.1. Piano triennale per la prevenzione della corruzione
1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Anno 2024/2026
Riconferma del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023/2025:
Delibera numero 01/2024 del 30/01/2024
Anno 2023/2025
Anno 2022/2024
Anno 2021/2023
Anno 2018/2020
Anno 2015/2017
1.2. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
Il CND di Trieste ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012:
- con decorrenza dal 24 maggio 2022 il notaio Alberto Ascione, successivamente confermato con delibera del 7 marzo 2023
- con decorrenza dal 10 dicembre 2019, il notaio Duilio Grüner, successivamente confermato con delibera del 2 marzo 2021
- con decorrenza 16 dicembre 2015 il notaio Annalisa Gentili.
1.3. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Riferimento normativo: Legge 190/2012, articolo 1, comma 14
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.
1.4. Provvedimenti adottati da Anac e atti di adeguamento
Riferimento normativo: Legge 190/2012, articolo 1 comma 3.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
Non vi sono provvedimenti adotatti da Anac, in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione, nei confronti del Consiglio Notarile di Trieste.
1.5. Atti di accertamento delle violazioni
Riferimento normativo: D. Lgs. 39/2013, articolo 18, comma 5
5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Non vi sono provvedimenti adotatti da Anac, in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione, nei confronti del Consiglio Notarile di Trieste.
1.6 Modulo per la segnalazione di illeciti
Ai fini dell’emersione di illeciti di qualunque natura riguardanti il CND di Trieste, i componenti del Consiglio, i dipendenti e tutti coloro che hanno avuto rapporti con il CND possono inoltrare segnalazioni utilizzando il presente modulo per la segnalazione di illeciti.